Un protocollo di sorveglianza sanitaria è l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo. Il protocollo viene definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, co 1, b) Decreto 81).
Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili (art. 229, co4, decreto 81) e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 29 co 1).
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1 Decreto 81/08) dove vengono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La cartella sanitaria e di rischio:
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41. Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie alla conservazione della stessa (art. 25, comma 1, lettera e)). In caso di cessazione dell’incarico, il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d)).
Tra le misure generali di tutela individuate nell’art.15 del Decreto 81 sono espressamente previsti “il controllo sanitario dei lavoratori, l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’assegnazione, ove possibile, ad altra mansione” (art. 15, co1, l) e m)). In particolare, l’art.41, comma 1, del Decreto 81 codifica l’obbligo di effettuare “la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e qualora il lavoratore ne faccia richiesta ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Si rende cioè necessaria in tutte quelle attività lavorative che, sulla base di indicazioni epidemiologiche, hanno dimostrato di comportare rischi per la salute dei lavoratori. Il lavoratore deve sapere che è obbligato a sottoporsi, con le periodicità che gli vengono comunicate, alle visite e alle indagini che il medico ritiene necessarie. A tal fine merita ricordare che l’articolo 20 del Decreto 81, nonché l’articolo 68 del D.Lgs. 230/95, relativi agli obblighi dei lavoratori, richiedono in particolare che i lavoratori si sottopongano ai controlli sanitari previsti nei loro confronti, a fronte di sanzione monetaria o detentiva.
Che significato riveste per il lavoratore il giudizio di idoneità?
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui all’art. 41, comma 2 del Decreto 81, può esprimere uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica:
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità (art. 41, comma 7). Il medico competente è tenuto ad esprimere il proprio giudizio per iscritto fornendo copia al lavoratore e al datore di lavoro. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio, ad opera sia del lavoratore che del datore di lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. E’ previsto ricorso anche in caso di giudizio di idoneità piena
Il Decreto legislativo 81/08 (art. 2 comma 1 lettera h)) definisce competente il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora secondo quanto previsto all’art. 29, comma1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Il Decreto legislativo 230/95 definisce autorizzato il “medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto”.
La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata dai medici autorizzati (art. 83 Decreto 230/95).
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